Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, definisce i principi che regolano i procedimenti amministrativi negli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, compresi gli incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, concessi dalle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

In particolare, l’art. 9, nel definire le modalità di restituzione delle somme concesse dall’Amministrazione, dispone la revoca dell’intervento qualora i beni acquistati attraverso il sostegno siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, prevedendo la restituzione delle somme erogate, unitamente all’applicazione di un interesse.

Il comma 5 della medesima disposizione normativa stabilisce, poi, che per il recupero del coattivo degli importi erogati si procede attraverso l’iscrizione a ruolo prevista dall’art. 67, comma 2, D.P.R. n. 43/1998.

Ora, se questo è il quadro normativo che regola la materia, è agevole innanzi tutto rilevare che la norma dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 prevede espressamente che nei casi di revoca dell’intervento pubblico la modalità di riscossione coattiva è quella prevista dall’art. 67, dpr 43/1998, mentre nulla dice per altre ipotesi in cui il MedioCredito Centrale effettua un sostegno alle imprese di diversa natura dal finanziamento.

Quest’ultima ipotesi costituisce, a ben vedere, una fattispecie radicalmente diversa da quella contemplata nella norma del d. lgs. 123/1998 per cui è prevista la riscossione a mezzo ruoli esattoriali.

Peraltro, il tenore letterale della medesima disposizione evidenzia che siamo al cospetto di una puntuale tipizzazione della fattispecie, il che esclude una interpretazione analogica della stessa.

Tale conclusione è stata di recente confermata anche dalla più attenta giurisprudenza di merito la quale ha rilevato che la riscossione esattoriale richiamata dall’art. 9 è applicabile alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico qualora ricorrono le specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo sicché, nell’ipotesi di cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione avente ad oggetto somme dovute alla Banca del Mezzogiorno – MCC derivanti da un finanziamento assistito dalla tutela prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tale procedura è radicalmente nulla.

In altri e più chiari termini, la richiesta di pagamento avanzata con la cartella esattoriale, dovendosi collocare su un piano completamente diverso rispetto alla revoca del beneficio di cui al d.lgs. 123/1998, è riconducibile ad un inadempimento dell’obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato, che, a sua volta, non consente l’applicazione di un provvedimento amministrativo di revoca del beneficio.

Pertanto, in questi casi è possibile eccepire la nullità della riscossione effettuata dall’Agente della Riscossione per conto della Banca del Mezzogiorno, e ciò in quanto, a seguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore principale che abbia escusso la suddetta garanzia, la Banca del Mezzogiorno avrebbe potuto (rectius dovuto) avvalersi delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche previste dall’ordinamento (cfr. per tutte Trib. Bari, 21 febbraio 2019, n. 777).

Sempre la giurisprudenza di merito ha accertato la carenza del potere esecutivo in capo all’agente della riscossione dopo aver escluso la ricorrenza dell’ipotesi di revoca del finanziamento prevista dall’art. 9, comma 5, trattandosi, come nel caso di specie, di garanzia assunta da MedioCredito in favore di una impresa nei confronti di un istituto di credito privato (cfr. Trib. Brescia, 26 luglio 2018, n. 2260).

Ad ogni buon conto, là dove si ritenesse in una qualche misura legittima la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale, la menzionata norma dell’art. 9, comma 5, è comunque applicabile soltanto per quei finanziamenti sorti successivamente all’entrata in vigore dell’art. 8bis, comma 3, l. n. 33 del 2015 (25 gennaio 2015), norma che ha esteso la disciplina del recupero a mezzo ruolo esattoriale anche alle ipotesi di credito derivante dal rilascio di garanzie.

Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il credito del Mediocredito Centrale derivante dall’esercizio di una surroga legale ex art. 1203 cod. civ. dell’originario creditore finanziario chirografario, sorge all’atto della prestazione della garanzia e, in quanto tale non può che avere lo stesso rango del creditore originario, mentre la norma non è di natura interpretativa e quindi non può essere applicata retroattivamente (Trib. Milano, 1 marzo 2018).

D’altra parte, anche la Corte Costituzionale ha chiarito che l’applicazione immediata delle nuove disposizioni in materia di privilegi viola sia i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, in considerazione del pregiudizio che la nuova disposizione arreca alla tutela dell’affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche (Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 176).

In definitiva, la riscossione a mezzo ruolo esattoriale potrebbe eventualmente essere ritenuta legittima esclusivamente per i rapporti sorti successivamente all’entrata in vigore dell’art. 8bis, comma 3, legge n. 33 del 2015.