Tribunale di Milano, Sezione II Civile, decreto 20 gennaio 2017.

 Composizione della crisi da sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Mancata contestazione della proposta da parte dei creditori – Conseguenze – Omologazione – Necessità – Alternativa liquidatoria – Insussistenza.

 Nel caso in cui la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo.

1. Con decreto del 18-20 gennaio 2017 il Tribunale di Milano ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 7 della l. n. 3/2012, proposto da un soggetto non fallibile e per tale motivo non assoggettabile alle note procedure concorsuali.

Il decreto non ha sollevato obiezioni su un accordo che, di fronte ad un importo debitorio complessivo di € 55.159,55, ha previsto: a) il pagamento integrale degli oneri prededucibili; b) il pagamento integrale del debito privilegiato derivante da cartelle esattoriali con 84 rate mensili di importo unitario pari ad € 143,40 in un arco temporale pari a 7 anni; c) il pagamento, nella misura del 20% del debito chirografario con 84 rate mensili di importo unitario pari ad € 102,65 pure in arco temporale di 7 anni.

Infatti, una volta soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla l. n. 3/2012, il Tribunale di Milano non ha potuto fare altro che ratificare l’incontro delle volontà del debitore e dei creditori i quali non avevano sollevato alcuna contestazione rispetto alla proposta di accordo.

2. La legge n. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento delle procedure rivolte al debitore non fallibile e dirette alla ristrutturazione dei propri debiti, mediante la formulazione di piani di pagamento ovvero all’esdebitazione, attraverso la liquidazione del patrimonio.

Pertanto, con l’introduzione della normativa sul sovraindebitamento il legislatore ha ritenuto opportuno estendere il beneficio dell’esdebitazione anche a tutti quei debitori non assoggettabili alle procedure fallimentari.

Per poter usufruire delle procedure previste dalla legge è il c.d. stato di sovraindebitamento e cioè “il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. 

3. La legge prevede tre distinte procedure: a) il piano del consumatore, b) l’accordo con i creditori e c) la liquidazione del patrimonio.

A) La vera novità introdotta con la legge n. 3/2012 è stato il c.d «piano del consumatore». Si tratta di una procedura creata esclusivamente per il debitore “consumatore” e cioè per chi «ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

Il consumatore, propone un piano di ristrutturazione dei debiti, la cui omologazione è  riservata al riscontro del  requisito della meritevolezza da parte del Giudice, mentre non è necessario il consenso dei creditori.

Ai sensi dell’art. 12 bis, terzo comma, il Giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore «ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».

B) L’accordo si sostanzia in una proposta che ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, anche attraverso la formazione di classi e che deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ed essere omologato dal Tribunale. La proposta deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili e la soddisfazione, anche non integrale, dei creditori privilegiati, purché non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

C) Legittimato a richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni è il debitore che «in alternativa alla proposta alla proposta per la composizione della crisi … può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni». La liquidazione può aversi anche per conversione delle altre procedure di sovraindebitamento ed in tali casi è il giudice che, su istanza del debitore o dei creditori, può disporre la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione.

Al pari del fallimento, essa coinvolge l’intero patrimonio del debitore che, dal momento dell’apertura della procedura, viene amministrato da un liquidatore e ripartito in favore del ceto creditorio. Produce i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori alla sua apertura, ai quali è fatto espresso divieto sia di intraprendere azioni esecutive individuali che costituire cause legittime di prelazione. Ogni credito verrà soddisfatto seguendo l’ordine dei privilegi stabilito dalla legge ed i crediti di eguale rango verranno soddisfatti con criteri di proporzionalità. Il Giudice, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge dispone l’apertura della liquidazione ma questo non determina automaticamente l’esdebitazione del debitore. Infatti, al fine di impedire al debitore di avvalersi del beneficio in questione per un uso improprio, in pregiudizio alle ragioni dei creditori, il legislatore ha subordinato l’effetto esdebitativo al verificarsi di specifiche condizioni tra le quali viene in rilievo il requisito della meritevolezza.

4. In definitiva, la legge n. 3/2012 nasce dalla necessità di consentire ai debitori non fallibili di ricorrere ad accordi con i creditori o ad una peculiare procedura di liquidazione affinché possano cancellare i propri debiti, ripartire da zero (fresh start) e riacquistare un ruolo attivo nell’economia senza rimanere schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

DOTT.SSA EVA DI VENUTA